La ripartizione del trattamento di reversibilità, in caso di concorso tra coniuge divorziato e coniuge superstite, deve essere effettuata ponderando, con prudente apprezzamento, in armonia con la finalità solidaristica dell’istituto, il criterio principale della durata dei rispettivi matrimoni, con quelli correttivi, eventualmente presenti, della durata della convivenza prematrimoniale, delle condizioni economiche, dell’entità dell’assegno divorzile.
I rilievi in questione portano la firma della Suprema Corte e sono esplicitati all’interno dell’ordinanza n. 3955/2026.
Il provvedimento della sezione lavoro è risalente allo scorso 22 febbraio.
All’elemento temporale, precisa il Collegio di legittimità, la cui valutazione non può in nessun caso mancare, può essere riconosciuto valore preponderante e il più delle volte decisivo, ma non sino a divenire esclusivo, potendo il criterio della durata dei vincoli matrimoniali, pertanto, rimanere il criterio primario, sul quale si innestano possibili correttivi che, in presenza di più aventi diritto alla pensione di reversibilità, sono rispettosi delle finalità e dei particolari requisiti che, in questo caso, sono alla base del diritto alla reversibilità.