In tema di sostegno all’alunno in situazione di handicap, il “piano educativo individualizzato”, definito ai sensi dell’art. 12 della l. n. 104.1992, obbliga l’amministrazione scolastica a garantire il supporto per il numero di ore programmato, senza lasciare ad essa il potere discrezionale di ridurne l’entità in ragione delle risorse disponibili, e ciò anche nella scuola dell’infanzia, pur non facente parte della scuola dell’obbligo.
La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte ed è esplicitata nelle pagine della sentenza n. 12704/2026.
Il provvedimento delle Sezioni Unite è stato depositato lo scorso 5 maggio.
Quindi, si legge nelle pagine della sentenza, la condotta dell’amministrazione che non appresti il sostegno pianificato si risolve nella contrazione del diritto del disabile alla pari opportunità nella fruizione del servizio scolastico, la quale, ove non accompagnata dalla corrispondente riduzione dell’offerta formativa per gli alunni normodotati, concretizza discriminazione indiretta, la cui repressione spetta al giudice ordinario.
