Giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità, l’esame genetico sul presunto padre va fatto mediante consulenza tecnica cd. percipiente

  1. Home
  2. News
  3. Giudizi per la dichiarazione giudiziale di paternità, l'esame genetico sul presunto padre va fatto mediante consulenza tecnica cd. percipiente

da | Mag 20, 2026 | News | 0 commenti

Nei giudizi promossi per la dichiarazione giudiziale di paternità naturale, l’esame genetico sul presunto padre si svolge mediante consulenza tecnica cd. percipiente, ove il consulente nominato dal giudice non ha solo l’incarico di valutare i fatti acclarati o dati per esistenti, ma anche di accertare i fatti stessi.

La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte ed è presente all’interno della recente ordinanza n. 13925/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato in data 13 maggio.

Tale mezzo istruttorio, affermano i giudici di piazza Cavour, rappresenta, attesi i progressi della scienza biomedica, lo strumento più idoneo, in virtù dei margini di sicurezza elevatissimi di cui dispone, per l’acquisizione della conoscenza del rapporto di filiazione naturale, e con esso il giudice accerta l’esistenza o l’inesistenza di incompatibilità genetiche, ossia un fatto biologico di per sé suscettibile di rilevazione solo con l’ausilio di competenze tecniche particolari.

Qualora il giudice di merito fondasse la sua decisione sulle conclusioni del consulente tecnico d’ufficio, facendole proprie, affinché i lamentati errori e le lacune della consulenza determinino un vizio di motivazione della sentenza è necessario che essi si traducano in carenze o deficienze diagnostiche, o in affermazioni illogiche e scientificamente errate, o nella omissione degli accertamenti strumentali dai quali non possa prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, non essendo sufficiente la mera prospettazione di una semplice difformità tra le valutazioni del consulente e quella della parte circa l’entità e l’incidenza del dato patologico; al di fuori di tale ambito, la censura di difetto di motivazione costituisce un mero dissenso diagnostico che si traduce in una inammissibile richiesta di revisione del merito del convincimento del giudice.

Compila il modulo per richiedere informazioni

Privacy