In materia ereditaria, qualora la parte non abbia dichiarato la residenza o eletto domicilio per il giudizio, essendo rimasta contumace o essendosi costituita personalmente senza dichiarare la residenza o eleggere domicilio, la notificazione dell’impugnazione va effettuata personalmente, ai sensi dell’art. 330, ultimo comma, c.p.c., e quindi, in caso di decesso, la notifica agli eredi non può essere effettuata collettivamente ed impersonalmente, ma va eseguita “nominatim”, ai sensi degli artt. 137 e ss. c.p.c., indipendentemente dall’avvenuta notifica della sentenza e dalla circostanza che la morte della parte si sia verificata prima o dopo tale notifica.
Lo ha affermato la Cassazione, nella ordinanza n. 13302/2026.
Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 8 maggio.
Peraltro, si legge nell’ordinanza, in ipotesi di litisconsorzio necessario, l’accertata nullità della notifica della citazione nei confronti di uno solo dei litisconsorti, che non si sia costituito, implica un vizio dell’integrità del contraddittorio (in primo grado o in appello) che può essere rilevato anche d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio e, ove rilevato, giustifica la rimessione del giudizio al primo giudice, ex art. 354, secondo comma, c.p.c. ove verificatosi in primo grado, ovvero in appello, quando il vizio attenga all’instaurazione del giudizio di gravame.
