L’assegnazione temporanea prevista dall’art. 42‑bis del d.lgs. n. 151 del 2001 costituisce uno strumento di particolare tutela del ricongiungimento familiare e della cura dei figli minori nella prima infanzia, imponendo all’Amministrazione un onere motivazionale rafforzato in caso di diniego.

Lo sottolinea il Consiglio di Stato (sezione terza), nella sentenza n. 735/2026 dello scorso 28 gennaio.

Tuttavia, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, ed in particolare al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, tale interesse, pur di elevato rilievo costituzionale, non assume carattere assoluto e può legittimamente essere compresso ove l’Amministrazione dimostri la sussistenza di casi o esigenze eccezionali, riconducibili a specifiche e concrete criticità organizzative e territoriali, idonee a incidere sull’efficienza del servizio di soccorso e sulla tutela di interessi pubblici primari.

In tali ipotesi, si legge nel provvedimento, il ricongiungimento familiare del dipendente resta recessivo rispetto alle esigenze di sicurezza collettiva, purché il diniego risulti adeguatamente istruito, circostanziato e non manifestamente irragionevole.