La persona bipolide dalla nascita mantiene la cittadinanza anche se la madre vi rinuncia

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da | Lug 29, 2026 | News | 0 commenti

Con la sentenza n. 24045/2026 le Sezioni Unite civili della Cassazione hanno affrontato il caso di chi inizialmente nasce bipolide per diritto di sangue, essendo nato da madre italiana e iure solis per essere nato in Stato estero che gli ha riconosciuto la cittadinanza di quello Stato. Nel caso di applicazione della normativa previgente sul riconoscimento della cittadinanza italiana ai figli nati all’estero da cittadini italiani scattava la doppia cittadinanza come diritto inviolabile e imprescirittibile.

Nel caso concreto in esame, la donna trasferitasi in Venezuela aveva rinunciato alla cittadinanza italiana che ora il figlio ormai adulto e nato “bipolide” nello Stato estero voleva al contrario farsi riconoscere iure proprio.

La disciplina prevista dall’art. 3-bis della l. n. 91 del 1992, introdotto dall’art. 1, del d.l. n. 36 del 2025, conv. con modif. dalla l. n. 74 del 2025, non è applicabile, per espressa indicazione del legislatore, alle domande giudiziali di accertamento dello stato di cittadino presentate prima del 27 marzo 2025, che restano regolate dalla legislazione precedentemente in vigore.

Il minore non emancipato, nato all’estero da cittadino o cittadina italiano in uno Stato di residenza ove la cittadinanza si acquisti a titolo originario per effetto dello ius soli, è bipolide di diritto dalla nascita e conserva la cittadinanza italiana anche in caso di naturalizzazione o perdita della stessa da parte del genitore cittadino italiano, salve diverse disposizioni speciali in senso contrario stipulate con trattati internazionali o sua eventuale rinunzia ritualmente intervenuta una volta raggiunta la maggiore età od ottenuta l’emancipazione.

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