In tema di modificazione delle condizioni di divorzio, qualora il decreto impugnato si fondi su una pluralità di ragioni tra loro distinte e autonome – nella specie, da un lato, il difetto di legittimazione iure proprio del genitore a percepire l’assegno di mantenimento per i figli maggiorenni, per non avere dimostrato che l’abitazione materna costituisse un punto di riferimento stabile al quale i figli facessero sistematico ritorno né di aver anticipato gli esborsi necessari al loro sostentamento; dall’altro, il sopravvenuto conseguimento dell’autonomia economica da parte dei medesimi figli – la ritenuta inammissibilità delle censure mosse ad una delle rationes decidendi determina il sopravvenuto difetto di interesse all’esame delle doglianze rivolte alle altre, atteso che queste ultime non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione, stante l’intervenuta definitività dell’ulteriore ragione decisoria non validamente attaccata.
La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è formulata all’interno della ordinanza n. 23807/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 22 luglio.
Nei giudizi di modifica delle condizioni di divorzio, affermano i giudici di piazza Cavour, l’ordine di pagamento diretto al datore di lavoro dell’obbligato e il sequestro immobiliare, previsti dall’art. 156, comma 6, cod. civ., costituiscono misure la cui adozione o revoca è affidata a un apprezzamento discrezionale del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità, in ordine all’idoneità del comportamento dell’obbligato a suscitare dubbi circa l’esattezza e la regolarità del futuro adempimento; ne consegue che la revoca di tali misure, disposta quale conseguenza della cessazione dell’obbligo di corrispondere l’assegno, non è censurabile per omesso esame delle difese della parte creditrice in ordine al pregresso inadempimento.
