Revisione dell’assegno divorzile, costituisce “sopravvenienza rilevante” solo la modificazione quantitativa e non meramente qualitativa del patrimonio dell’avente diritto

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da | Lug 27, 2026 | News | 0 commenti

In caso di richiesta di revisione di sentenza di divorzio che recepisca integralmente l’accordo delle parti in punto di determinazione dell’assegno divorzile senza esplicitare i criteri di riferimento, il giudice non è chiamato a ricostruire “ex post” la natura dell’assegno mediante criteri giurisprudenziali sopravvenuti, ma deve limitarsi a valutare oggettivamente le sopravvenienze dedotte, verificandone l’incidenza sull’equilibrio economico tra gli ex coniugi.

La sottolineatura porta la firma della Corte di Cassazione ed è formulata all’interno della ordinanza n. 23622/2026. Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 21 luglio.

Ai fini della revisione dell’assegno divorzile, pertanto, costituisce “sopravvenienza rilevante” solo la modificazione quantitativa e non meramente qualitativa del patrimonio dell’avente diritto, sicché la vendita di un immobile già nella disponibilità del coniuge al momento del divorzio, ancorché seguita dall’acquisto di altro bene, è operazione che, nel suo insieme valutata, non integra di per sé un incremento patrimoniale idoneo a giustificare la revoca o la riduzione dell’assegno.

La revisione dell’assegno divorzile, peraltro, non può avere decorrenza anteriore alla data della domanda. In detta sede il giudice può stabilire la decorrenza del nuovo importo fissandola nella data della domanda, in luogo di quella della decisione (ma non dal verificarsi dell’evento innovativo se anteriore), oppure in momenti, in tutto o in parte, posteriori in ragione delle circostanze emergenti dall’istruttoria.

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