Sul piano della tutela extracontrattuale, non riposando, le ragioni che inducono l’ordinamento a conferire rilievo alla “convivenza” tra le persone sul dato estrinseco della “coabitazione”, quanto piuttosto sulla sussistenza concreta e riconoscibile, tra questi ultimi, di una stabile relazione affettiva, va riconosciuta la piena risarcibilità del danno arrecato al rapporto di convivenza, quale stabile legame tra due persone connotato da duratura e significativa comunanza di vita e di affetti, anche quando non sia contraddistinto da coabitazione.
È quanto affermato dalla Cassazione, all’interno dell’ordinanza n. 23544/2026.
Il provvedimento della terza sezione civile è stato depositato lo scorso 20 luglio.
Peraltro, prosegue la Corte di Cassazione, potendosi ritenere, in virtù dell’ormai consolidato resoconto delle attuali acquisizioni scientifiche, che anche un bimbo di pochi mesi, pur non possedendo le strutture cognitive idonee ad elaborare i concetti astratti di ‘padre’ o di ‘affetto’, sia pienamente in grado di avvertire ed elaborare l’apporto della relazione paterna sul piano sensitivo, somato-sensoriale ed emotivo-funzionale, anche al figlio in tenerissima età va riconosciuto il risarcimento del danno non patrimoniale per la definitiva cancellazione dei contenuti di quella relazione come strumento di costruzione progressiva della propria affettività in via di edificazione e di stabilizzazione, improvvisamente scomparsa.
Il diritto al risarcimento del danno da fatto illecito, concretatosi in un evento mortale deve essere riconosciuto – tanto con riguardo al danno morale, quanto con riferimento al danno patrimoniale – anche in favore del convivente more uxorio del defunto stesso, quando risulti dimostrata, oltre alla stabilità e alla mutua assistenza morale e materiale tra i protagonisti del rapporto, anche il ricorso di uno stabile contributo economico apportato, in vita, dal defunto al danneggiato.
