Il riconoscimento dell’assegno divorzile presuppone, quale precondizione fattuale, l’accertamento di uno squilibrio economico-patrimoniale tra le parti, a seguito dello scioglimento del vincolo matrimoniale in ragione del quale il coniuge in situazione di svantaggio avrà il diritto a conseguire l’assegno in funzione assistenziale, laddove questi non possieda i mezzi che gli consentano di essere autosufficiente e di condurre una vita dignitosa, ed anche in funzione compensativa-perequativa, laddove si giustifichi il riconoscimento di un ristoro per il contributo dal medesimo fornito alla formazione del patrimonio familiare e/o personale dell’altro coniuge.
Il principio in questione è stato affermato dalla Corte di Cassazione all’interno della recente ordinanza n. 22784/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 7 luglio.
Peraltro, proseguono i giudici di piazza Cavour, ai fini dell’accertamento di detta ultima funzione, occorre indagare se tale squilibrio sia conseguenza di scelte di vita condivise dai coniugi durante il matrimonio a seguito delle quali il richiedente abbia sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi alla cura della famiglia, così contribuendo alla formazione del patrimonio comune e di ciascuno; nell’ambito di tale valutazione assumono rilievo la durata del matrimonio, l’età e la complessiva condizione esistenziale del richiedente al momento del divorzio.
In presenza di un rilevante divario economico tra le parti, la significativa capacità reddituale e patrimoniale del marito e la limitata autosufficienza economica della moglie, aggravata da una condizione di invalidità totale e da rilevanti esigenze sanitarie, considerato il contributo reso da quest’ultima alla conduzione della vita familiare e alla formazione del patrimonio dell’altro coniuge, giustificano il riconoscimento di un assegno divorzile in favore della moglie, con finalità assistenziale e perequativo-compensativa.
