Chi ha eseguito una donazione non può poi revocarla per la sopravvenuta adozione di una persona maggiorenne. Lo ha affermato la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25538/2026.
La seconda sezione civile, lo scorso 18 settembre, ha chiarito che la possibilità prevista dall’articolo 803 del codice civile riguarda unicamente il caso della nascita di un figlio, la sua sopravvenuta conoscenza, o l’adozione cd piena di un minore.
L’istituto della revocazione della donazione per sopravvenienza di figli, di cui all’art. 803 c.c., non si applica all’ipotesi di sopravvenuta adozione di persona maggiore di età ai sensi degli artt. 291 e ss. c.c.
La legge 10 dicembre 2012, n. 219, che ha unificato lo status di figlio sostituendo i termini “figli legittimi” e “figli naturali” con l’espressione unitaria “figli”, ha recepito il superamento delle distinzioni fondate sul titolo della filiazione biologica, senza tuttavia estendere l’ambito applicativo della revocazione delle liberalità all’adozione ordinaria del maggiorenne.
Tale istituto produce effetti giuridici circoscritti e strutturalmente diversi rispetto all’adozione legittimante, in quanto non induce alcun rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante né attribuisce diritti successori all’adottante nei confronti dell’adottato.
Ne consegue la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell’art. 803 c.c., sollevata in riferimento all’art. 3 Cost., attesa la non omogeneità delle posizioni messe a raffronto e l’impossibilità di assumere l’adozione piena quale tertium comparationis.
