La revisione dell’assegno divorzile è legittima quando vi siano fatti nuovi idonei ad alterare gli equilibri economici sanciti dalla sentenza di divorzio, come il peggioramento delle condizioni della richiedente (patologia depressiva post-lutto, cessazione di redditi di inclusione) e il miglioramento del reddito dell’onerato.
Lo ribadisce, in un recente provvedimento, la Suprema Corte.
L’ordinanza in questione è la n. 20378/2026, depositata dalla prima sezione civile lo scorso 17 giugno.
L’errore formale della Corte d’Appello nell’considerare l’indennità di accompagnamento come risorsa economica della richiedente, in realtà destinata alla sola persona invalida, non inficia la decisione, se trattata come argomento ad colorandum e non come ragione decisoria, poiché la effettiva motivazione è fondata su elementi concreti e pertinenti.
