Il trasferimento scolastico disposto in corso di causa non integra automaticamente una modifica sostanziale dell’affidamento o della collocazione del minore.
La Corte di Cassazione, prima sezione civile, con ordinanza 17245 del 2026 dello scorso 1° giugno torna su una tematica ampiamente discussa.
Il reclamo immediato, affermano i giudici di piazza Cavour, è ammesso solo quando il provvedimento incide in modo rilevante sui diritti genitoriali o sul rapporto con il figlio. Le difficoltà logistiche di un genitore non bastano, da sole, a rendere reclamabile il provvedimento.
In tema di procedimenti relativi ai figli minori, l’ordinanza temporanea e urgente adottata in corso di causa che autorizzi, per un determinato anno scolastico, l’iscrizione del minore in un diverso istituto scolastico non è reclamabile ai sensi dell’art. 473-bis.24 c.p.c. quando non comporti una sostanziale modifica dell’affidamento, della collocazione del minore, né una limitazione sostanziale della responsabilità genitoriale.
Tale provvedimento conserva natura temporanea, anche se destinato a spiegare effetti per l’intero anno scolastico, poiché è assunto in pendenza dell’istruttoria ed è suscettibile di revisione nel giudizio principale. Né la maggiore onerosità logistica per uno dei genitori, né le doglianze attinenti alla maggiore conformità della scelta scolastica all’interesse del minore, valgono a rendere ammissibile il reclamo ove non si traducano in un’incisione immediata e sostanziale sugli assetti fondamentali di affidamento, collocazione o responsabilità genitoriale.
