La stipula di un contratto di locazione di un alloggio ad uso abitazione personale da parte del genitore obbligato, stipulato successivamente ad un diverso procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio, costituisce un fatto sopravvenuto che giustifica la riduzione del contributo al mantenimento a carico del medesimo genitore per la figlia divenuta maggiorenne, fermo restando il concorso nelle spese straordinarie nella misura della metà tra i coniugi.
È quanto recentemente affermato dalla Cassazione, nelle pagine dell’ordinanza n. 16641/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 27 maggio.
La spesa costituita dal pagamento del canone di locazione va infatti ad incidere sul reddito dell’obbligato riducendolo, non concretizzando, un limitato incremento del reddito lordo percepito dal medesimo genitore, un aumento di rilevanza tale da giustificare il mantenimento del contributo nella misura stabilita in sede di divorzio.
