Non è configurabile il reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi ex art. 572 cod. pen., ma semmai l’ipotesi aggravata di atti persecutori ex art. 612-bis cod. pen., in relazione a condotte poste in essere da un ex convivente nei confronti dell’altro dopo la cessazione stabile della convivenza e del rapporto di comunanza di vita e di affetti.
È quanto emerso, in estrema sintesi, da una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 14172/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 17 aprile.
Ciò precisano i giudici di piazza Cavour, salvo che non trovi applicazione, “ratione temporis”, la modifica introdotta dall’art. 1, comma 1, lett. b), l. 2 dicembre 2025, n. 181, che ha esteso l’ambito della fattispecie ai casi di non più convivenza in presenza di vincoli nascenti dalla filiazione.
