Ai fini della prova del danno morale, quale componente autonoma del danno non patrimoniale, è consentito – ed anzi doveroso per il giudice – il ricorso alle massime di esperienza, potendo la gravità della lesione all’integrità psico-fisica fungere da fatto noto dal quale inferire.
Lo riporta la Cassazione, nell’ordinanza n. 9027/2026.
Il provvedimento della terza sezione civile è risalente allo scorso 10 aprile.
Il tutto, precisano i giudici di piazza Cavour, secondo un criterio di proporzionalità diretta, l’esistenza di un correlato stato di sofferenza interiore, senza che la parte sia gravata dall’onere di articolare specifici e analitici capitoli di prova sulle proprie condizioni emotive e psicologiche.
