Misure cautelari e maltrattamenti in famiglia, legittima l’applicazione senza interrogatorio preventivo

  1. Home
  2. News
  3. Misure cautelari e maltrattamenti in famiglia, legittima l’applicazione senza interrogatorio preventivo

da | Apr 7, 2026 | News | 0 commenti

In tema di misure cautelari personali, l’omesso interrogatorio preventivo dell’indagato, previsto dall’art. 291, comma 1‑quater, cod. proc. pen., non determina alcuna nullità qualora la misura sia applicata per esigenze cautelari di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione al delitto di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen., rientrante tra i reati indicati dall’art. 362, comma 1‑ter, cod. proc. pen., per i quali la legge consente la deroga all’obbligo dell’interrogatorio anticipato.

È quanto stabilito dalla Cassazione all’interno di una recente sentenza.

Il provvedimento n. 12014/2026, della sesta sezione penale, è risalente allo scorso 30 marzo.

I giudici di legittimità, nella pronuncia in esame, hanno chiarito che l’art. 291, comma 1‑quater, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, pur prevedendo come regola generale l’interrogatorio anticipato dell’indagato prima dell’applicazione della misura, consente espressamente deroghe nei casi in cui sussistano specifiche esigenze cautelari, tra cui quella di cui all’art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., quando riferita a taluni reati, tra cui quelli indicati dall’art. 362, comma 1‑ter, cod. proc. pen..

Poiché il delitto di maltrattamenti in famiglia rientra tra i reati espressamente richiamati da tale disposizione, la Corte ha escluso l’obbligo dell’interrogatorio preventivo, ritenendo insussistente la dedotta nullità e confermando la legittimità dell’operato del giudice cautelare.

Compila il modulo per richiedere informazioni

Privacy