Nell’azione di petizione ereditaria, il possessore dei beni ereditari che abbia conseguito il possesso in forza di un testamento successivamente dichiarato invalido deve presumersi in buona fede ai sensi dell’art. 1147 c.c.; ne consegue che l’erede vittorioso non può pretendere il risarcimento dei danni né la restituzione dei frutti anteriormente alla domanda giudiziale, ma esclusivamente i frutti civili percepiti, o che avrebbero potuto essere percepiti con l’ordinaria diligenza, dal momento della proposizione della domanda, ai sensi degli artt. 1148 e 535 c.c.
Lo puntualizza la Suprema Corte, nell’ambito dell’ordinanza n. 2645/2026.
Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 19 febbraio.
La mancata contestazione sul punto non rileva, trattandosi di effetti giuridici regolati direttamente dalla legge e non di fatti costitutivi del thema probandum.
