In tema di trattenimento dello straniero presso un centro di permanenza per il rimpatrio, il giudice di pace, investito della convalida ex art. 14 d.lgs. n. 286 del 1998, non può sindacare nel merito il rigetto della domanda di protezione internazionale, salva la verifica incidentale di una palese illogicità della decisione amministrativa.
Lo afferma la Corte di Cassazione, nella sentenza n. 18381/2026.
Il provvedimento della quinta sezione penale è risalente allo scorso 21 maggio.
Ne consegue, sottolineano i giudici di piazza Cavour, che è inammissibile il ricorso per cassazione che si limiti a contestare tale diniego senza allegare specifici profili di manifesta irragionevolezza, anche quando il richiedente invochi l’esigenza di mantenere rapporti con il figlio, ove la situazione familiare risulti peraltro caratterizzata da una separazione di fatto e non sia dimostrata l’esistenza di legami familiari ostativi al rimpatrio.
