I provvedimenti temporanei e urgenti emessi all’esito dell’udienza di comparizione sono sempre reclamabili, ma non sono sempre ricorribili per cassazione

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da | Mar 31, 2026 | News | 0 commenti

L’art. 473.bis.24 c.p.c., nella versione introdotta dal D.Lgs. 149/2022, prevede che siano ricorribili per cassazione i provvedimenti assunti in sede di reclamo, in relazione al contenuto delle statuizioni emesse, dovendosi trattare di provvedimenti che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.

È questo, in estrema sintesi, il principio di diritto enunciato dalla Cassazione nelle pagine della ordinanza n. 6083/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 17 marzo.

Pertanto, chiariscono i giudici di piazza Cavour,  i provvedimenti temporanei e urgenti emessi all’esito dell’udienza di comparizione sono sempre reclamabili, ma non sono sempre ricorribili per cassazione, essendo tale rimedio previsto solo nel caso in cui, come avviene per tutti i provvedimenti temporanei adottati in corso di causa, sospendano o introducano sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, oppure prevedano sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori o dispongono l’affidamento di questi ultimi a soggetti diversi dai genitori.

Contro il provvedimento adottati in sede di reclamo, dunque, è possibile ricorrere per cassazione, sia che si tratti di provvedimenti resi all’esito dell’udienza di comparizione sia che si tratti di altri provvedimenti assunti in corso di causa, purché si tratti di provvedimenti che “sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale” o che prevedono sostanziali modifiche dell’affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l’affidamento a soggetti diversi dai genitori.

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