Imposta sulle successioni ed esenzione prevista per il trasferimento mortis causa: i chiarimenti della Cassazione

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da | Mar 26, 2026 | News | 0 commenti

In tema di imposta sulle successioni, l’esenzione prevista dall’art. 3, comma 4‑ter, del D.Lgs. n. 346/1990 per il trasferimento mortis causa di partecipazioni in società di capitali spetta esclusivamente quando il beneficiario acquisisca o integri un controllo di diritto ai sensi dell’art. 2359, comma 1, n. 1, c.c..

È quanto espresso dalla Cassazione, nell’ordinanza dello scorso 21 marzo: il provvedimento della quinta sezione civile è il n. 67995/2026.

Tale requisito, sottolinea il Collegio di piazza Cavour, non è soddisfatto dall’attribuzione di una partecipazione pari al 50% del capitale sociale, neppure se lo statuto preveda l’unanimità dei voti per le deliberazioni assembleari, trattandosi di un mero potere di veto e non di controllo. Le norme agevolative, in quanto derogatorie del regime ordinario, sono di stretta interpretazione e non consentono applicazioni analogiche o estensive.

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