In tema di violenza sessuale, integra il delitto di cui all’art. 609‑bis c.p. qualsiasi atto che, pur privo di connotazioni di forza fisica e ancorché rapido o insidioso, si concreti in un contatto corporeo non consensuale con zone erogene della vittima, idoneo a comprimere la sua libertà di autodeterminazione nella sfera sessuale, quali il palpeggiamento dei glutei o il tentativo di baciarla.
A tal fine è irrilevante sia la brevità dell’azione sia la finalità perseguita dall’agente, non essendo necessaria una violenza tale da porre la persona offesa nell’impossibilità di reagire.
La precisazione porta la firma della Corte di Cassazione ed è esplicitata all’interno della sentenza n. 6014/2026.
Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato in data 13 febbraio.
Le dichiarazioni della persona offesa possono, anche da sole, fondare l’affermazione di responsabilità penale dell’imputato, purché il giudice ne verifichi con motivazione rigorosa la credibilità soggettiva e l’attendibilità intrinseca del racconto.
Eventuali imprecisioni o divergenze su aspetti secondari del fatto, rilevano i giudici di piazza Cavour, non incidono sull’attendibilità della persona offesa quando il nucleo essenziale della narrazione risulti coerente, logico e sorretto da un apparato motivazionale immune da vizi.
Nei reati sessuali, si legge in chiusura di provvedimento, la concessione dell’attenuante della minore gravità ex art. 609‑bis, comma 3, c.p. non comporta automaticamente il riconoscimento delle attenuanti generiche ex art. 62‑bis c.p., rispondendo le due valutazioni a criteri distinti.
