In tema di violenza sessuale ai danni di minore, la valutazione dell’attendibilità della persona offesa, ove sorretta da motivazione completa, coerente e immune da manifeste illogicità, non può essere rivalutata in sede di legittimità mediante la prospettazione di una diversa lettura del compendio probatorio.
È quanto affermato dalla Suprema Corte, all’interno della sentenza n. 32276.
Il provvedimento della terza sezione penale è risalente allo scorso 28 agosto.
La condizione di soggezione psicologica, sudditanza familiare, timore di ritorsioni e fragilità emotiva della vittima è incompatibile con un consenso libero e paritario agli atti sessuali, anche quando emergano condotte ambivalenti o successive richieste sessuali della persona offesa. Sono inoltre configurabili le aggravanti speciali dell’art. 609-ter cod. pen. quando le condotte siano iniziate prima del compimento del quattordicesimo anno di età e, per la loro reiterazione o gravità, abbiano cagionato al minore un grave pregiudizio, desumibile anche dal disturbo post-traumatico e da manifestazioni autolesive o suicidarie.
