Al fine di decidere in ordine ai presupposti dell’assegno divorzile, quanto al prerequisito della inadeguatezza dei mezzi di sostentamento e a quello dell’apprezzabile divario reddituale tra i coniugi, può rilevare anche uno stato di salute precario, che renda più gravoso lo svolgimento di attività lavorativa a tempo pieno da parte dell’ex coniuge richiedente che pure non versi in uno stato di invalidità tale da comportare un’assoluta impossibilità di procurarsi mezzi adeguati.
Il principio in questione è stato ribadito dalla Corte di Cassazione, all’interno della recente ordinanza n. 23282/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 15 luglio.
Non è peraltro illogico, chiariscono i giudici di piazza Cavour, sostenere l’insussistenza di un peggioramento delle condizioni di salute della richiedente per il solo fatto che la medesima abbia continuato a lavorare anche dopo l’insorgenza di importanti patologie.
A ben vedere, nell’ipotesi di asserito superamento di una iniziale disparità reddituale tra le parti, ai fini del rispetto del principio di autosufficienza, qualora nel ricorso per cassazione venga dedotta la violazione del principio di non contestazione, occorre indicare sia la sede processuale in cui sono state esposte le tesi ribadite o lamentate come disattese, inserendo nell’atto la trascrizione dei relativi passaggi argomentativi, sia, specificamente, il contenuto degli scritti difensivi avversari.
