Qualora dall’istruttoria svolta in sede di merito sia emersa una precaria condizione economica in capo all’ex moglie che non ha mai conseguito occupazioni lavorative a tempo indeterminato, rimanendo in una situazione di precarietà lavorativa e di conseguente assenza di sufficienti mezzi economici per mantenersi, al cospetto del marito che è risultato svolgere attività imprenditoriale con un importante volume d’affari accertato a mezzo di indagini condotte dalla Polizia Tributaria e con disponibilità di risorse liquide e di titoli mai specificamente contestate, non è censurabile in sede di legittimità la pronuncia della Corte Territoriale che ha ritenuto sussistere i presupposti dell’assegno divorzile nella declinazione assistenziale, data la rilevante sperequazione patrimoniale e reddituale tra le parti.
È quanto recentemente stabilito dalla Suprema Corte, nelle pagine dell’ordinanza n. 22944/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 8 luglio.
Secondo i giudici di piazza Cavour, è infatti inammissibile in Cassazione una doglianza fondata su una difforme ricostruzione ed interpretazione dei fatti, già accertati dal Giudice del merito.
