Nell’ambito del giudizio minorile l’ammissione alla prova dell’imputato previa sospensione del procedimento è subordinata al vaglio discrezionale del giudice di merito circa la possibilità di rieducazione e di inserimento del soggetto nella vita sociale ed è espressione di un giudizio prognostico condotto sulla scorta di molteplici indicatori, relativi sia al reato commesso, sia alla personalità del reo, manifestati anche in epoca successiva al fatto incriminato.
È quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, nei rilievi formulati in seno alla sentenza n. 24911/2026.
Il provvedimento della quarta sezione penale è risalente allo scorso 3 luglio.
Ai fini dell’ammissione alla prova previa sospensione del processo, afferma il Collegio di piazza Cavour, la confessione può assumere rilevanza solo ove sia dimostrativa di un’effettiva rimeditazione critica del minore sul proprio operato, idonea a fondare un giudizio prognostico positivo circa la possibilità di rieducazione e di reinserimento dello stesso nella vita sociale. Il giudizio prognostico condotto sulla scorta dei suddetti indicatori è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da adeguata motivazione.
