In tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice di merito può legittimamente negarne la concessione valorizzando, anche in via prevalente, la gravità del fatto, le modalità dell’azione e la personalità dell’imputato, senza essere tenuto a confutare analiticamente ogni deduzione difensiva, quando indichi gli elementi ostativi ritenuti decisivi.
Il principio in questione è stato affermato dalla Corte di Cassazione all’interno della recente sentenza n. 24739/2026.
Il provvedimento della prima sezione penale è risalente allo scorso 2 luglio.
Ne consegue, afferma il Collegio di piazza Cavour, che lo stato emotivo o passionale, pur astrattamente valutabile ai fini dell’art. 62-bis cod. pen., non assume rilievo attenuante ove la condotta omicidiaria non costituisca un raptus imprevedibile, ma rappresenti l’esito coerente di un pregresso e stabile atteggiamento di prevaricazione, violenza domestica e volontà vendicativa; né possono fondare il beneficio meri tratti narcisistici o impulsivi della personalità, se privi di consistenza patologica tale da incidere sulla capacità di intendere e di volere e da porsi in nesso eziologico con il reato.
