Laddove il sequestro probatorio abbia per oggetto il reperimento di conversazioni o comunicazioni tra l’indagato e persone offese di reati in materia sessuale, o comunque coinvolte in tali reati, la pervasività e insidiosità dei rapporti oggetto di accertamento è tale da giustificare il sequestro di tutti i supporti informatici a disposizione dell’indagato stesso, per tutto il tempo necessario all’estrapolazione e analisi dei dati rilevanti.
La sottolineatura in questione è a firma della Corte di Cassazione: il principio è stato enunciato nella sentenza n. 24164/2026.
Il provvedimento della terza sezione penale è risalente allo scorso 1° luglio.
A ben vedere, precisa il Collegio di piazza Cavour, non risulta possibile predeterminare quali siano quelli contenenti le conversazioni o comunicazioni rilevanti, né quale sia la durata delle operazioni di raccolta della prova.
La necessità di delimitazione del vincolo sul piano oggettivo e temporale deve infatti essere valutata, alla luce del principio di proporzionalità, in relazione alle esigenze investigative derivanti dalla fattispecie concreta.
