In tema di valutazione della prova dichiarativa, le dichiarazioni della persona offesa dal reato, ove ritenute attendibili dal giudice di merito all’esito di una verifica particolarmente rigorosa della credibilità soggettiva del dichiarante e dell’attendibilità intrinseca del racconto, possono essere poste anche da sole a fondamento dell’affermazione di responsabilità penale, non trovando applicazione la regola di cui all’art. 192, comma 3, c.p.p. relativa alla chiamata in correità.
La sottolineatura in questione è a firma della Corte di Cassazione: il principio è stato enunciato nella sentenza n. 24273/2026.
Il provvedimento della seconda sezione penale è risalente allo scorso 1° luglio.
Ne consegue che, in sede di legittimità, la valutazione di attendibilità della persona offesa integra apprezzamento di fatto non censurabile, salvo il caso di motivazione manifestamente illogica, contraddittoria o fondata su mere congetture.
