Ragioni affettive e di semplice riconoscenza non sono sufficienti per aggiungere al proprio nome quello del padre defunto

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da | Lug 2, 2026 | News | 0 commenti

Ragioni affettive e di semplice riconoscenza non appaiono sufficienti per aggiungere al proprio nome quello del padre. Lo hanno deciso le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con ordinanza 20951/2026, rigettando un ricorso per motivi di giurisdizione e confermando la decisione del Consiglio di Stato.

Il desiderio di omaggiare il genitore scomparso, in sostanza, non è sufficiente a giustificare la modifica anagrafica.

Il cambio del nome, secondo il massimo consesso, non è vietato in assoluto ma può essere consentito soltanto per ragioni gravi e serie.

Il giudice amministrativo, nel sindacare la legittimità di un provvedimento prefettizio di diniego di rettifica del nome, non sostituisce la propria valutazione-motivazione a quella dell’Amministrazione, ma interpreta correttamente il contenuto del provvedimento, condividendone la mancanza del requisito di “serietà e gravità” delle ragioni soggettive addotte.

Il sindacato della Cassazione sui limiti esterni della giurisdizione non include il riscontro di un error in iudicando nell’interpretazione del provvedimento o della legge, e pertanto il ricorso per eccesso di potere giurisdizionale per sconfinamento nel merito è infondato quando il giudice amministrativo abbia limitato il suo sindacato all’interpretazione del provvedimento impugnato, senza sostituirsi all’Amministrazione.

In particolare, si legge nella decisione, dopo avere in generale manifestato adesione all’indirizzo «più aperturista», il Consiglio di Stato ha chiarito che la rettifica “deve intervenire su elementi identitari che toccano in radice la personalità del richiedente e che incidono sulla sua possibilità di riacquisire una percezione di sé sufficientemente equilibrata e veritiera”. Una condizione che correttamente “non era stata riscontrata dall’amministrazione”. La fattispecie, infatti, rientra nell’ambito di un desiderio di “mera riconoscenza affettiva nei confronti del padre (del quale la figlia tramanda comunque il cognome) che, sebbene apprezzabile e umanamente condivisibile, non pare proporzionato al filtro di “serietà e gravità” della richiesta di modifica/integrazione del dato anagrafico, come innanzi caratterizzato”.

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