Assegno di mantenimento, la parte che abbia già ricevuto le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle

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da | Giu 26, 2026 | News | 0 commenti

In ragione del carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda va contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni.

Lo puntualizza la Cassazione, nell’ordinanza n. 21139/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 22 giugno.

Sicché, argomentano i giudici di piazza Cavour, la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione.

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