Assegno divorzile, la moglie che non ha diritto è tenuta alla restituzione di quanto ricevuto a far data dal passaggio in giudicato della sentenza sullo status

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da | Giu 25, 2026 | News | 0 commenti

Premesso che i provvedimenti emessi nel giudizio di separazione continuano a regolare i rapporti economici tra i coniugi fino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, qualora i presupposti dell’assegno divorzile non siano stati ritenuti sussistenti e nemmeno siano stati emessi in sede presidenziale o istruttoria provvedimenti provvisori temporanei ed urgenti, che si sostituiscano a quelli adottati nel giudizio di separazione, la moglie è tenuta alla restituzione di quanto ricevuto a titolo di assegno di mantenimento.

È quanto affermato dalla Corte di Cassazione, nell’ambito dell’ordinanza n. 18161/2026.

Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 5 giugno.

Ciò, chiarisce il Collegio di legittimità, a far data dal passaggio in giudicato della sentenza sullo “status” sino al momento in cui venga documentato l’ultimo pagamento, dovendosi, ai fini del calcolo dei termini per proporre l’impugnazione, tenere conto della sospensione feriale ai sensi dell’art. 1 Legge 7 ottobre 1969 n. 742.

In estrema sintesi, il provvedimento in esame stabilisce che l’ex coniuge che ha percepito un assegno divorzile, successivamente negato in via definitiva, è tenuto a restituire tutte le somme ricevute a decorrere dalla data del passaggio in giudicato della sentenza che ha modificato lo status o revocato l’assegno.

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