I doveri di contribuzione ex art. 143 c.c. sono inderogabili e governati dal principio di proporzionalità: le modalità attuative possono essere concordate tra i coniugi, ma restano ancorate ai parametri di legge.
Lo rammenta la Cassazione, attraverso l’ordinanza n. 20386/2026. Il provvedimento è stato depositato dalla prima sezione civile lo scorso 17 giugno. La Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso di un marito condannato in appello a restituire alla moglie più di 17.000 euro, prelevati dal conto corrente della donna mediante i codici di internet banking che gli erano stati consegnati per la gestione delle ordinarie spese familiari.
È stato escluso – con giudizio di fatto incensurabile – che i bonifici fossero proporzionati alle sostanze della moglie e alle esigenze della famiglia, e accertata l’assenza di consenso di quest’ultima, l’azione sussidiaria di arricchimento ingiustificato ex art. 2041 c.c. è stata ritenuta correttamente esperibile.
Secondo il Collegio di legittimità, grava sul coniuge che invochi accordi familiari giustificativi di attribuzioni patrimoniali in proprio favore l’onere di provare il consenso dell’altro, non potendo desumersi dal mero rapporto coniugale un preteso “diritto ad arricchire” il coniuge, che non rientra tra i doveri matrimoniali. È stata, infine, esclusa la configurabilità di obbligazioni naturali ex art. 2034 c.c., difettando nella specie sia la spontaneità della dazione, sia la proporzionalità e adeguatezza rispetto al contesto familiare.
