In tema di violenza sessuale e maltrattamenti in famiglia, il giudice di rinvio che riformi una sentenza assolutoria adempie all’obbligo di motivazione rafforzata quando confuti in modo analitico le ragioni del primo giudice, valorizzando gli elementi di riscontro estrinseco e il contesto complessivo delle condotte, senza limitarsi a una mera diversa lettura del materiale probatorio.
Lo ha stabilito la Cassazione, all’interno della sentenza n. 21976/2026.
Il provvedimento della quarta sezione penale è stato depositato lo scorso 15 giugno.
In particolare, il delitto di cui all’art. 609-bis cod. pen. è integrato anche quando l’atto sessuale sia compiuto in presenza di violenza, minacce e stato di prostrazione della persona offesa, essendo escluso un consenso pieno e valido non solo quando il dissenso sia espresso in forma esplicita, ma anche quando risulti sostanzialmente coartato dal contesto. Il successivo protrarsi di rapporti consenzienti o di condotte riconciliative non elide l’antigiuridicità dei singoli episodi violenti.
Il reato di maltrattamenti in famiglia ex art. 572 cod. pen. è configurabile anche in presenza di condotte non sistematiche ma reiterate, ove esse, considerate nel loro insieme, esprimano un assetto relazionale di sopraffazione e controllo idoneo a comprimere la dignità e l’autodeterminazione della vittima.
