In tema di imposta sulle successioni e donazioni, l’istituzione di un trust e il relativo atto di dotazione patrimoniale non integrano, di per sé, un autonomo presupposto impositivo.
Ciò poiché sono fiscalmente neutri e non comportano un effettivo e stabile trasferimento di ricchezza dal disponente al trustee.
Lo afferma la Cassazione, nella ordinanza n. 15261/2026. Il provvedimento della quinta sezione civile è risalente allo scorso 20 maggio.
L’imposta, precisano i giudici di piazza Cavour, è dovuta soltanto al momento del trasferimento finale dei beni o dei diritti al beneficiario, in quanto solo tale attribuzione realizza un indice di capacità contributiva. Ne consegue che, in difetto di un trasferimento effettivo di ricchezza, anche le imposte ipotecaria e catastale non sono dovute in misura proporzionale, ma semmai in misura fissa.
