Un matrimonio può essere nullo per la giustizia ecclesiastica ma restare valido per lo Stato italiano. La precisazione giunge direttamente dalla Cassazione: il Collegio di piazza Cavour ha effettuato alcuni rilievi in materia all’interno dell’ordinanza n 10849/26.
Affinché possa essere ravvisata l’invalidità del matrimonio civile, precisa la Suprema Corte, occorre che uno dei due coniugi sia affetto da una reale incapacità mentale, e non da mere fragilità caratteriali o emotive. E il principio vale anche se queste ultime caratteristiche avevano portato a invalidare il matrimonio dalla giustizia ecclesiastica.
In estrema sintesi, l’immaturità emotiva non appare sufficiente per annullare un matrimonio civile.
Tale situazione, a ben vedere, non determina un deficit mentale tale da invalidare le nozze.
