In tema di assegno di mantenimento separativo e divorzile, ove si accerti nel corso del giudizio l’insussistenza “ab origine”, in capo all’avente diritto, dei presupposti per il versamento del contributo, opera la regola generale della “condictio indebiti” che può essere derogata, con conseguente applicazione del principio di irripetibilità, esclusivamente ove si escluda la debenza del contributo in virtù di una diversa valutazione con effetto “ex tunc” delle sole condizioni economiche dell’obbligato già esistenti al tempo della pronuncia, ed ove si proceda soltanto ad una rimodulazione al ribasso, di una misura originaria idonea a soddisfare esclusivamente i bisogni essenziali del richiedente, sempre che la modifica avvenga nell’ambito di somme modeste ragionevolmente destinate al consumo da un coniuge, o ex coniuge, in condizioni di debolezza economica.
È quanto emerso, in sintesi, dai principi formulati dalla Cassazione nella recente ordinanza n. 10351/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 20 aprile.
Nella fattispecie in esame la Corte d’Appello, pur confermando la sussistenza dei presupposti dell’assegno divorzile in favore dell’ex moglie avente esclusivamente funzione perequativa-compensativa, ha inteso ridurne l’ammontare in considerazione del breve periodo in cui le aspettative lavorative della richiedente erano state sacrificate, della giovane età della stessa e della sua specializzazione professionale agevolmente spendibile sul mercato del lavoro.