L’assegno di divorzio – che deve essere anche adeguato sia a compensare il coniuge economicamente più debole del sacrificio sopportato per avere rinunciato a realistiche occasioni professionali reddituali, sia ad assicurare, in funzione perequativa, un livello reddituale adeguato al contributo fornito dal richiedente alla conduzione della vita familiare e, conseguentemente, alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge – presuppone l’accertamento, anche mediante presunzioni, che lo squilibrio effettivo e di non modesta entità delle condizioni economico-patrimoniali delle parti sia causalmente riconducibile, in via esclusiva o prevalente, alle scelte comuni di conduzione della vita familiare.
Lo ribadisce la Cassazione, nell’ordinanza n. 10285/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato in data 20 aprile.
Tanto premesso, affermano i giudici di piazza Cavour, risulta insindacabile in sede di legittimità l’accertamento compiuto dalla Corte di merito che sulla base degli elementi acquisiti in causa, ha ravvisato i presupposti per il riconoscimento dell’assegno in funzione perequativa, risultando accertato che la moglie – in costanza di matrimonio – aveva accudito alle necessità domestiche delle figlie svolgendo in qualche modo un’attività lavorativa in via occasionale, e ciò per una decisione concordata.
Spetta, infine, al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e valutarne la rispondenza ai requisiti di legge, con apprezzamento di fatto che, ove adeguatamente motivato, sfugge al sindacato di legittimità.
