Quando uno dei coniugi contribuisce in modo decisivo all’acquisto della casa familiare, ma l’immobile viene intestato esclusivamente all’altro, può nascere un diritto al risarcimento per arricchimento senza causa (ex articolo 2041 del codice civile). È quanto chiarito dalla Cassazione con la recente decisione n. 8793/26, chiudendo una lunga controversia tra ex coniugi. Il provvedimento della terza sezione civile è risalente allo scorso 8 aprile.
In tema di rapporti patrimoniali tra coniugi, si legge in ordinanza, le attribuzioni eseguite durante la convivenza matrimoniale per concorrere a realizzare un progetto di vita in comune si presumono effettuate in adempimento del dovere di contribuzione ai bisogni della famiglia ai sensi dell’art. 143 c.c. e risultano, pertanto, irripetibili in quanto sorrette da una giusta causa.
Ne consegue, rilevano i giudici di piazza Cavour che il coniuge, il quale agisca con l’azione sussidiaria di arricchimento senza causa ex art. 2041 c.c. per ottenere la restituzione di somme versate su un conto corrente cointestato, ha l’onere di allegare e provare una causa diversa (quale, ad esempio, un mutuo) ovvero che l’apporto complessivo risulti, per entità e destinazione, sproporzionato e inadeguato rispetto alle proprie sostanze e capacità reddituali, non assumendo a tal fine rilievo la mera dimostrazione di una superiorità quantitativa degli esborsi rispetto a quelli dell’altro coniuge.
In estrema sintesi, le somme versate durante il matrimonio si presumono destinate ai bisogni della famiglia e quindi non si restituiscono. Tuttavia, se l’apporto è eccezionalmente elevato e sproporzionato, può configurarsi un arricchimento ingiustificato dell’altro coniuge.
