Integra il delitto di maltrattamenti contro persone affidate alla custodia o all’istruzione, e non quello di abuso dei mezzi di correzione, la condotta dell’insegnante che, nell’ambito scolastico, faccia ricorso abituale e sistematico a violenze fisiche e psicologiche ai danni degli alunni, anche se dichiaratamente sorretta da animus corrigendi, allorché tali condotte siano idonee a creare un clima generalizzato di paura e sopraffazione, incidendo sull’equilibrio psico‑fisico dei minori.
A stabilirlo è la Suprema Corte, nella recente sentenza n. 12722/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 7 aprile.
Nel contesto educativo, specificano i giudici di piazza Cavour, sono vittime del reato non solo i minori direttamente destinatari degli atti violenti, ma tutti gli appartenenti alla comunità scolastica che subiscano il condizionamento psicologico derivante dall’abitualità delle condotte, trattandosi di reato di pericolo astratto, che non richiede l’accertamento di un danno concreto.
Ai fini dell’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen., è necessario che il ristoro sia integrale, restando irrilevante l’errore del giudice di merito sul termine temporale, qualora sia comunque accertata l’inadeguatezza dell’offerta risarcitoria.
