Ai fini dell’integrazione della fattispecie aggravata dei maltrattamenti commessi in presenza del minore, ai sensi dell’art. 572, comma secondo, c.p., è necessario che il numero, la qualità e la ricorrenza degli episodi cui questi assiste siano tali da lasciare inferire il rischio della compromissione del suo normale sviluppo psico-fisico.
Lo rammenta la Cassazione, nella sentenza n. 11048/2026. Il provvedimento della terza sezione penale è stato depositato lo scorso 24 marzo.
Una volta ravvisati gli estremi dell’art. 572 c.p., affermano i giudici di piazza Cavour, quando le condotte si reiterino per un periodo prolungato di tempo, considerata la connotazione abituale del delitto, è logico ritenere – salve evidenze in senso opposto – che alla sua realizzazione assistano minorenni conviventi della coppia, i quali con essa condividono inevitabilmente gli spazi vitali, soprattutto ove siano ancora in tenera età o molto giovani.
