Scioglimento della comunione ereditaria, il giudice non può disporre la divisione avente ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso

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da | Mar 20, 2026 | News | 0 commenti

In tema di scioglimento della comunione ereditaria, il giudice non può disporre la divisione avente ad oggetto un fabbricato abusivo o parti di esso, in assenza della dichiarazione degli estremi del titolo edilizio o degli atti a esso equipollenti, come richiesti dall’art. 46 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dall’art. 40, comma 2, della l. n. 47 del 1985, costituendo la regolarità edilizia dell’immobile condizione dell’azione di divisione sotto il profilo della possibilità giuridica.

La sottolineatura porta la firma della Suprema Corte ed è contenuta nell’ordinanza n. 5038/2026.

Il provvedimento della seconda sezione civile è risalente allo scorso 6 marzo.

Ne consegue che la divisibilità del bene e la validità della pronuncia divisoria devono essere verificate anche d’ufficio, in ogni stato e grado del giudizio, non potendo la sentenza realizzare effetti maggiori rispetto a quelli consentiti alle parti nell’autonomia negoziale.

Inoltre, precisano i giudici di piazza Cavour, ai fini dell’usucapione la destinazione pertinenziale di un’area rispetto a un fabbricato non è di per sé sufficiente a dimostrare il possesso esclusivo uti dominus, occorrendo la prova rigorosa del corpus e dell’animus, non surrogabile da un uso più intenso tollerato dagli altri comproprietari.

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