Atti persecutori, la prova dell’evento del delitto deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico

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da | Mar 6, 2026 | News | 0 commenti

In tema di atti persecutori, la prova dell’evento del delitto, in riferimento alla causazione nella persona offesa di un grave e perdurante stato di ansia o di paura, deve essere ancorata ad elementi sintomatici di tale turbamento psicologico ricavabili dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall’agente ed anche da quest’ultima.

Lo sottolinea la Cassazione, nella sentenza n. 8104/2026.

Il recente provvedimento, della quinta sezione penale, è stato depositato lo scorso 2 marzo.

Il tutto, rileva la Suprema Corte, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l’evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata, essendosi, inoltre, precisato come ai fini della configurabilità del reato di cui di discute, non sia necessario che la vittima prospetti espressamente e descriva con esattezza uno o più degli eventi alternativi del delitto, potendo la prova di essi desumersi dal complesso degli elementi fattuali altrimenti acquisiti e dalla condotta stessa dell’agente.

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