È principio consolidato che la casa familiare costituisca un luogo identificato non già in ragione della sua classificazione catastale o dalla sua commerciabilità, ma quale ambiente di vita produttivo di benessere e come tale debba essere utilizzato, nell’interesse dei minori.
Lo ribadisce la Cassazione, nei rilievi formulati all’interno dell’ordinanza n. 17794/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 8 giugno.
Qualora non sussista prova che il magazzino sottostante la casa familiare, di proprietà del coniuge assegnatario, rappresentasse per i due figli, già prima della separazione, un ambiente domestico dove coltivare le proprie passioni, ne va revocata l’assegnazione, quantunque i medesimi figli, da poco maggiorenni, non abbiano raggiunto un livello di autosufficienza economica né siano formati dal punto di vista professionale né abbiano acquisito capacità lavorativa; in ragione di ciò la madre, che, per sua stessa ammissione, svolge attività lavorativa, rimane tenuta a versare un contributo al loro mantenimento, a richiesta del genitore convivente.
