In tema di azione di riduzione proposta dal legittimario nei confronti di un terzo beneficiario di liberalità compiute in vita dal de cuius, l’accettazione dell’eredità con beneficio d’inventario costituisce condizione di ammissibilità dell’azione, ai sensi dell’art. 564 cod. civ..
Lo ha affermato la Cassazione, all’interno della ordinanza n. 19233/2026.
Il provvedimento della seconda sezione civile è stato depositato lo scorso 11 giugno.
Tuttavia, puntualizza la Suprema Corte, ove la pretesa restitutoria presupponga l’accertamento della nullità delle donazioni di somme di denaro per difetto della forma prescritta ad substantiam, tale nullità, attenendo ai fatti costitutivi della domanda e integrando un’eccezione in senso lato, è rilevabile d’ufficio anche in grado di appello, ai sensi dell’art. 345 cod. proc. civ., quando la controversia investa il riconoscimento di una pretesa fondata sulla validità ed efficacia del rapporto negoziale allegato.
