Ai fini della revisione delle condizioni economiche della separazione consensuale, occorre che l’equilibrio economico, risultante dai patti della suddetta separazione, voluto dalle parti con riguardo alle circostanze in quel momento esistenti, venga alterato per la sopravvenienza di circostanze che le parti stesse non avrebbero potuto tener presenti nel fissare quei patti: è il fatto nuovo a giustificare la revisione e il giudice non deve procedere ex novo alla comparazione dei redditi e delle condizioni patrimoniali delle parti, ma soltanto accertare se sussistono fatti nuovi rilevanti tali da incidere sull’equilibrio economico risultante dalle condizioni di separazione.
Lo ha affermato la Cassazione, all’interno della ordinanza n. 19793/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è stato depositato lo scorso 15 giugno.
Il tema decisorio, affermano i giudici di piazza Cavour, è pertanto rappresentato dall’esistenza di rilevanti mutamenti di fatto delle condizioni poste a base dell’accordo omologato e va accertato valutando se l’incremento o decremento patrimoniale sopravvenuto dei coniugi sia di entità tale da mutare il pregresso equilibrio esistente posto a fondamento dell’accordo di separazione e, quindi, tale da integrare la “sopravvenienza di giustificati motivi”.
