In tema di amministrazione di sostegno, il discrimine rispetto agli istituti dell’interdizione e dell’inabilitazione non risiede nel diverso grado di infermità o incapacità della persona, bensì nella concreta idoneità dello strumento, per sua natura flessibile e modulabile, a soddisfare le specifiche esigenze di protezione del beneficiario, nel rispetto del principio di autodeterminazione di cui agli artt. 2 e 13 Cost. e all’art. 12 della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità.
Ad affermarlo è la Cassazione, nelle pagine della sentenza n. 25747/2026.
Il provvedimento della prima sezione civile è risalente allo scorso 23 settembre.
Ne consegue che, qualora le limitazioni riguardino prevalentemente il piano fisico e non siano accompagnate da compromissione delle capacità intellettive e decisionali, la volontà contraria manifestata dal beneficiando, ove provenga da soggetto lucido e capace di comprendere il significato delle proprie determinazioni, deve essere tenuta in particolare considerazione dal giudice, che può discostarsene solo ove ciò sia necessario ad assicurare la protezione dei suoi interessi.
