L’accertamento dell’attività in concreto svolta dall’amministratore di sostegno e delle finalità da questi perseguite impone di riconoscergli, al pari del tutore, la qualifica di pubblico ufficiale.
È quanto affermato, in sintesi, dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 32961/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 7 settembre.
Da ciò consegue, affermano i giudici di piazza Cavour, che integra il delitto di peculato, e non quello di appropriazione indebita, la condotta dell’amministratore di sostegno che si appropria di somme dell’amministrato.
