Poiché la responsabilità per i debiti tributari del “de cuius” presuppone l’assunzione della qualità di erede e la rinuncia all’eredità produce effetto retroattivo ex art. 521 c.c., il chiamato che abbia validamente rinunciato all’eredità non risponde dei debiti fiscali del defunto, neppure se portati da cartelle e da preavviso di iscrizione ipotecaria notificati dopo l’apertura della successione.
Lo precisa la Cassazione, nei rilievi formulati internamente all’ordinanza n. 24651/2026.
Il provvedimento della quinta sezione civile è risalente allo scorso 14 agosto.
È, pertanto, illegittima la pretesa erariale fondata su cartelle relative a debiti del “de cuius” nei confronti del rinunciante, e non rileva, in assenza di specifiche allegazioni e prove, la mera astratta revocabilità della rinuncia ex art. 525 c.c. né la necessità dell’Amministrazione di interrompere la prescrizione nell’arco del decennio per l’accettazione.
