È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3 e 30 Cost., l’art. 34, secondo comma, c.p., nella parte in cui prevede che la condanna per il delitto di cui all’art. 572, secondo comma, c.p., commesso, in presenza o a danno di minori, con abuso della responsabilità genitoriale, comporta obbligatoriamente la sospensione dall’esercizio della stessa, anziché la possibilità per il giudice di disporla.
È quanto emerso, in sintesi, dalla recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 33517/2026.
Il provvedimento della sesta sezione penale è risalente allo scorso 14 settembre.
Nella pronuncia sopra citata, vengono ribaditi i principi stabiliti in materia dalla sentenza della Corte costituzionale n. 55, del 24 marzo 2025.
In quella circostanza venne stabilito che non deve esistere un obbligo rigido e automatico di sospendere la responsabilità genitoriale in caso di condanna (nello specifico, per il delitto di maltrattamenti contro familiari e conviventi ex art. 572, secondo comma, cod. pen., commesso in presenza o a danno di minori).
